Informativa professionisti e disorientamenti
As madmen, some hung head down
From a long dead tree
Some discuss, all at once
For no one to hear
Variations on emptiness
Great themes on vain glory
Antefatto
Oggi, 10 ottobre 2025 entra il vigore il (temuto? amato?) DDL 132/2025 in materia di intelligenza artificiale che cerca di coordinare (o fare confusione?) tra normativa interna e quella di origine europea (Reg. 1689.2024, o AI Act per gli amici)
All’art. 13 si legge
Disposizioni in materia di professioni intellettuali
1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Da qui scene di panico, richieste di modulistica con funzione salvifica(qualsiasi cosa purchè non mi costringiate a esercitare pensiero critico), e salita sulle barricate di quelli che chiedono l’abrogazione di una norma che è stata discussa per mesi.
Ai literacy first
Partiamo dalla verità scomoda: nessuna delle parti è veramente informata su cosa sia un sistema di intelligenza artificiale e la tag line più fortunata( e più decettiva) degli ultimi 70 anni non aiuta, perché legittima proiezioni e antropomorfizzazioni là dove non ci dovrebbero essere.
Prima di poter parlare di Intelligenza Artificiale avvocati e clienti andrebbero mandati a fare un bel corso di approfondimento di 60 ore.
Se invece, come me, siete convinti che il pensiero sia un’attività solitaria potete appellarvi alle sante triadi e leggervi i libri di questi autori:
- Chiriatti-Parisi-Canducci se siete consumatori o Ad
- Santosuosso-Garapon &-Lassèque-Morelli se siete avvocati
Gli estremi non dimostrano, mi disse una volta un pubblico ministero in pensione: non prendete i virtuosi casi isolati o voi stessi come paradigma.
C’è un mondo di superficialità e approssimazione là fuori, del resto la legge delega, per come è scritta, non depone in senso contrario, ma la cosa buona dell’ignoranza è che una patologia curabile se il paziente lo vuole e la sa riconoscere in sé stesso (altrimenti va in dunning kruger e voi giocherete una raffinatissima partita a scacchi col piccione che fa l’utente informato solo per finta.)
Vattene legal design!
Dopo anni a parlare di legal design, a combattere con scudo di virtù e spada di verità i temuti dark pattern la prima risposta di alcune associazioni o categorie di professionisti non legali è stata : “facciamoci un bel modello a crocette, mi sono sempre piaciuti i cimiteri (Chiamate Caspat David Frierderich immantinente)”
Task Failed Successfully!
SE avete passato la parte del paragrafo precedente senza troppi danni alla vostra autostima dovreste:
- essere in grado di capire se e come usate l’IA in studio
- trovare un modo come comunicarlo al cliente, senza disorientarlo per 5 pagine di paper compliance.
Un modulo buono per tutti non è buono per nessuno, e nella vostra furia classificatoria può ben essere che una delle tassonomie dell’IA che usate in studio non sia in elenco.
Se non sapete spiegarlo in modo semplice non l’avete capito, ma soprattutto sbagliate da soli: dedicate del tempo a comunicare ai vostri clienti che avvocato siete, se lo meritano.
Chi è il destinatario dell’informativa?
Bivio non scontato ma con il nero periglio dell’antitrust sempre dietro l’angolo.
- Il cliente è un consumatore?
- attenzione agli obblighi di trasparenza del codice del consumo, il rischio di inibitoria e della sanzione dell’autorità indipendente che più odia le rendite di posizione degli avvocati è là che vi aspetta al primo esposto
- il cliente è un altro professionista?
- trattatelo da adulto, ma gestite bene il ruolo nella supply chain se è un servizio complesso che richiede più competenze
- Il cliente è una società?
- da un AD, in genere, ci si aspetta, strano a dirsi, competenza (post NIS 2 ancora di più), ma siccome l’uso dell’IA diventerà leva nella contrattazione del prezzo rimarcate che l’ultimo miglio, il valore aggiunto, è il servizio sartoriale che fate
Informare non è chiedere permesso
Blast from the past: richiediamo il consenso come si faceva ai bei tempi del dlgs.196/2003 (vi sblocco un ricordo)?
NO, Morte & Dannazione! NO!
Noi siamo al servizio, NON agli ordini del cliente: non chiedo permesso per scrivere gli atti giudiziari con gli At the gates a tutto volume in onore della morte di Tompa e non chiedo permesso se telefono al collega e ci confrontiamo su un problema su cui ho dei dubbi anche se alla fine la firma in calce è la mia.
L’organizzazione interna dello studio data da strumenti, fonti di conoscenza, capitale umano e stili di scrittura (come e quando) non sono oggetto di autorizzazione od opposizione.
Volete me? abbiamo un accordo. Volete uno che lavori come dite voi, quella è la porta e se non vi sbrigate a passarci potrei decidere che avete un aspetto molto aereodinamico e farvi prendere la via della finestra.
Il GDPR dimenticato
In tutto questo, quando il cliente è persona fisica ci si (ri)pone il problema dei diritti che spettano a quest’ultimo secondo il reg 679/2016 (GDPR per gli amici)
Forse la cura è solo un buon prompting che rispetti l’articolo 11 (trattamento senza identificazione), ma se siete titolari di sistemi proprietari senza anonimizzazione… ecco, gli articoli 18 (limitazione trattamento) e 22 (intervento umano nei trattamenti automatizzati) potrebbero avere di nuovo forza.
Certo lo Human in the loop non dovrebbe mai mancare, ma il bias di non controllare perchè lo ha fatto la macchina è il maggiore pericolo che dovremo fronteggiare nei prossimi 10 anni.
Le campane senza batacchio
Quindi abbiamo un ‘obbligo senza sanzione?
In realtà l’omessa informazione in sé non causa, a mio modo di vedere, responsabilità immediate, ma piuttosto è occasione di inadempimenti in fase esecutiva.
Il primo, e più facile da individuare, caso di responsabilità è deontologico: uso output di AI senza verifica e poi ne viene un esito infausto al cliente (cfr Torino e Latina che arrivano all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. che colpisce la parte e non l’avvocato) violazione conclamata del dovere di diligenza art. 12, cumulabile ad libitum con il dovere di competenza ex art. 14 se, con l’ausilio di un sistema di AI generativa, mi sono avventurato in terra incognita e poi ho perso per inesperienza.
Non riterrei invece applicabile l’art. 35 codice deontologico sui doveri di corretta informazione se non viene preparato un canone specifico che segua questo temutissimo obbligo legale.
Da un punto di vista contrattuale ci muoviamo invece sulle patologie genetiche (1337, 1338 cc fase precontrattuale, dolo ed errore nella fase di conclusione e affidamento):
- se il contratto professionale non ha avuto ancora piena esecuzione, scioglimento e restituzioni acconti/ interesse negativo
- corollario diritti di recesso del consumatore
- se il contratto ha avuto esecuzione
- il cliente deve dimostrare come la patologia genetica abbia influenzato l’esecuzione del contratto e come questo gli abbia portato un danno
Il problema, come ci insegna la casistica, è che non basta trovare l’errore fatto dall’avvocato, bisogna dimostrare con giudizio differenziale probabilistico che senza quell’errore, in questo caso l’omissione di informazione, il mandato avrebbe avuto un esito diverso (il cliente avrebbe scelto un altro avvocato che non fa uso di intelligenza artificiale e avrebbe vinto il giudizio/fornito assistenza stragiudiziale che non si sarebbe conclusa con la sanzione di un’autorità indipendente).
How to get away with murder
Ovviamente niente di tutto questo si applica se fornite servizi di consulenza e compliance tramite una società di servizi da voi partecipata, perché la società non è un professionista.
Il male trova sempre una strada.
Il presente articolo è stato redatto col solo intervento umano e l’irritazione del suo autore, sottoposto troppi stress test sull’argomento nelle ultime 72 ore, il dileggio canzonatorio è una naturale conseguenza di quell’input.